Art. 3.

      1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno, presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali domanda di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6. Condizione per l'ammissibilità delle domande è la trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori risorse con le quali l'ente locale intende far fronte alla realizzazione del progetto.
      2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti che non prevedano le garanzia e le caratteristiche di cui all'articolo 2, nonché forme di controllo periodico sulla loro realizzazione e funzionamento.
      3. Per il solo anno 2006 le regioni presentano i progetti entro il 30 ottobre.